Limite di spesa di 500 milioni di Euro per le imprese del settore turistico fino al 2025 e definizione delle modalità applicative per l’erogazione dei contributi a fondo perduto e dei crediti di imposta. Con la pubblicazione dell’avviso da parte del Ministero del Turismo sulle modalità applicative, sono state specificate le tipologie di imprese turistiche ammesse agli incentivi, gli interventi ammessi, le soglie massime di spesa ammissibile, i criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute; le procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo; le procedure per l'ammissione delle spese e il riconoscimento del contributo a fondo perduto; le procedure per il riconoscimento del finanziamento a tasso agevolato; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei contributi; le modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa e il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 Ml C3 del PNRR.
Ammonta a 100 milioni di euro il limite di spesa degli incentivi concessi per l’anno 2022; 180 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 40 milioni di euro per il 2025, da integrare ad eventuali altre risorse europee, nazionali, regionali.
Il 50% dei fondi sono riservati ad interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, mentre il 40% è dedicato ad interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
I beneficiari degli interventi sono:
imprese alberghiere;
strutture che svolgono attività agrituristica;
strutture ricettive all'aria aperta;
imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Tra le condizioni da rispettare da parte delle imprese:
- essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione regolarmente iscritti al registro delle imprese;
- gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- in alternativa, essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.
Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione e il recupero degli incentivi erogati.
Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.
CREDITI DI IMPOSTA E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Alle imprese beneficiarie viene riconosciuto un credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il lº febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.
Viene riconosciuto anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro. Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente, nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Entrambi gli incentivi possono essere riconosciuti in favore della stessa impresa, a condizione che il cumulo non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
L'attribuzione degli incentivi avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro. In caso di esaurimento anticipato delle risorse disponibili e di raggiungimento dell’obiettivo del numero minino di 3500 imprese beneficiarie, alle prime 3700 imprese verranno comunque concessi gli incentivi fino alla riduzione in via proporzionale.
INTERVENTI AMMESSI
a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, indicati dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
b) interventi di riqualificazione sismica, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 503/1996
d) interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del D.P.R. n. 380/2001, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al D.P.R. n. 503/1996;
e) realizzazione di piscine termali,per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge n. 323/2000;
f) interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;
g) acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi;
A pena di decadenza dall'incentivo, gli incentivi devono:
a) riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività previste all’art. 2 dell’Avviso;
b) essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
c) recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto;
d) iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari;
e) essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Il termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.
CREDITO DI IMPOSTA
Il credito di imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, ed entro e non oltre il 31 dicembre 2025, tramite il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate. Per evitare lo scarto dell’operazione, l’ammontare del credito di imposta da compensare non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del Turismo.
In tutto o in parte, il credito di imposta è cedibile con possibilità successiva di cessione ad altri soggetti, comprese le banche e altri intermediari finanziari.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento o con anticipo superiore al 30% con presentazione di garanzia fideiussoria, il contributo a fondo perduto è erogato tramite bonifico bancario. Necessaria la presentazione di una relazione finale sugli obiettivi conseguiti, la rendicontazione delle spese sostenute e fatture quietanzate, documentazione antimafia.
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
La possibilità di fruire del finanziamento a tasso agevolato è prevista a condizione che almeno il 50% delle spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
PER AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR
Con altro decreto interministeriale sono state definite anche le modalità applicative per l’erogazione del credito di imposta a beneficio di agenzie di viaggio e tour operator. Per il 2022 stanziati 18 milioni di euro, 10 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 60 milioni per il 2025.
Riconosciuta nella misura del 50% dei costi sostenuti a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, la Tax Credit copre i costi per gli investimenti e attività di sviluppo digitale fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
Le spese ammesse riguardano:
impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
siti web ottimizzati per il sistema mobile;
programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono beneficiarie delle agevolazioni le imprese con i seguenti codici ATECO
79.1 – Attività delle agenzie di viaggio e tour operator;
79.11 – Attività delle agenzie di viaggio;
79.12 – Attività dei tour operator.
INOLTRA LA DOMANDA CON PJ CONSULTING
Attraverso la piattaforma del Ministero, dal 28 febbraio 2022, può essere inoltrata la domanda contenente:
informazioni anagrafiche;
tipologia degli interventi previsti;
incentivi richiesti, con la precisazione sul riconoscimento di entrambi oppure del solo credito di imposta o del contributo a fondo perduto;
costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa, nonché, con riferimento all'importo massimo complessivo del contributo a fondo perduto, l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c) del D.L. n. 152/2021;
data di inizio e data di conclusione degli interventi previsti;
le spese per le quali intende fruire del finanziamento;
eventuale richiesta di un anticipo non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto.
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