Con il PNRR e il Decreto Recovery n.152 del 6 novembre 2021, entrato in vigore il 7 novembre 2021, in arrivo un mix di strumenti agevolativi e di sostegno per il settore turistico che, nonostante i venti di ripresa dell’estate 2021, vive ancora momenti di incertezza.
Tra le misure previste a sostegno delle imprese italiane, per favorire nuovi investimenti: contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche; garanzie per i finanziamenti nel settore turistico; fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo; credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.
CONTRIBUTI E CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE
Si tratta di incentivi, uno nella forma del credito d’imposta, l’altro in quella del contributo a fondo perduto, riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica (legge 20/02/2006 n. 96 e dalle pertinenti norme regionali), alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
Il credito di imposta potrà essere concesso fino all’80 per cento delle spese sostenute (art. 109 TUIR) per gli interventi, elencati di seguito, realizzati a decorrere dal 07/11/2021 e fino al 31/12/2024:
a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9/01/1989 n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1996 n. 503;
c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6/062001 n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) ;
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 /10/2000 n. 323;
e) spese per la digitalizzazione: a) impianti wi-fi; b) siti web ottimizzati per il sistema mobile; c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
Agli stessi beneficiari è riconosciuto anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli stessi interventi, realizzati dal 07/11/2021 e fino al 31/12/2024.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo di 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 euro, se l’intervento prevede una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, se l’impresa ha i requisiti previsti per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo (per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda);
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Gli incentivi sono cumulabili tra loro, purché il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per le spese ammissibili inerenti allo stesso progetto e non coperte dagli incentivi, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto relativo al “Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.
Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Entro dicembre, il Ministero del Turismo pubblicherà l’avviso con le modalità applicative e le spese ammissibili.
Gli incentivi saranno concessi secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, pertanto sarà indispensabile prepararsi in anticipo alla presentazione, verificando immediatamente i requisiti di accesso dell’impresa e degli investimenti.
Il credito d’imposta, infine, si applica anche ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, al 07/11/2021, a condizione che le relative spese siano sostenute (art. 109 TUIR) a decorrere dal 07/11/2021.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 “De Minimis”.
GARANZIE PER I FINANZIAMENTI NEL SETTORE TURISTICO
Nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stata istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica (legge 20/02/2006 n. 96 e dalle pertinenti norme regionali), alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.
Le garanzie di cui al comma 1, sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore
In deroga alla disciplina vigente:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento con un potenziale incremento, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, fino all’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria;
e) la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell’80 per cento dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, con un potenziale incremento, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, fino al 90 per cento dell’importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;
f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
g) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione;
h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
FONDO ROTATIVO IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO NEL TURISMO
Si tratta di contributi diretti alla spesa, nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili, per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi.
Sono beneficiarie le imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica (legge 20/02/2006 n. 96 e dalle pertinenti norme regionali), alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Il Ministero del Turismo, si prevede, adotterà entro gennaio 2022 il decreto di definizione dei requisiti, dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni finanziarie.
I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti possono accedere alle garanzie rilasciate da SACE S.p.A.
CREDITO DI IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
Credito d’imposta al quale possono accedere i codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, che fanno riferimento alle agenzie di viaggio ed ai tour operator, per spese sostenute dal 07/11/2021 e fino al 31/12/2024, per investimenti realizzati per l’acquisto/acquisizione di:
a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
Sono esclusi dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale. Le agevolazioni previste sono pari al 50% delle spese realizzate.
Il credito d'imposta è cedibile con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'incentivo è riconosciuto nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework).
Entro gennaio è atteso, dal Ministero del Turismo, un decreto sulle modalità attuative dello strumento agevolativo.
Per assistenza sulla preparazione delle istanze, contatta un esperto di PJ Consulting.
[gravityform id="3" title="true" description="true"]