18 Marzo 2025

Riversamento spontaneo del credito R&S: adesione fino al 03/06/2025

Nuova opportunità per le imprese di aderire alla sanatoria del credito d'imposta R&S senza incorrere nell'applicazione
di sanzioni e interessi

L’art. 19 del decreto-legge n. 25 del 14/03/2025 dispone la riapertura dei termini per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo da parte delle imprese che hanno fruito indebitamente del credito d'imposta R&S senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

L’opportunità di riversamento riguarda tutte le imprese che hanno utilizzato il credito d’imposta R&S in modo non conforme ai
requisiti normativi. Le imprese possono restituire il credito d’imposta R&S non spettante aderendo alla procedura entro il
03/06/2025. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro la stessa data o in tre rate di pari importo.

L’art. 19 prevede, inoltre, disposizioni specifiche per le imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:

  • Atto o provvedimento impositivo definitivo. Se l’impresa ha ricevuto un atto o provvedimento impositivo definitivo prima della
    valida presentazione dell’istanza di riversamento, il versamento deve avvenire per l’intero importo del credito utilizzato entro il 03/06/2025, senza possibilità di rateizzazione;
  • Adesione al riversamento in pendenza di ricorso. Le imprese possono aderire alla procedura anche se è ancora pendente il termine per proporre ricorso. In tal caso, la dichiarazione di adesione viene considerata automaticamente come rinuncia alla presentazione del ricorso;
  • Adesione al riversamento in caso di contenzioso già avviato. Le imprese con un contenzioso tributario in corso possono aderire
    alla procedura di riversamento, ma devono rinunciare al contenzioso entro il 03/06/2025. In questi casi, le spese di giudizio
    sono compensate tra le parti.

Infine, è prevista una proroga dei termini di recupero: il termine per l’azione di recupero dei crediti d’imposta utilizzati nel 2016
e 2017, originariamente fissato a un anno, viene prorogato di due anni, estendendo la finestra temporale per le verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria fino al 31/12/2026 e al 31/12/2027.

 

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