22 Luglio 2022

Proroga per bonus export digitale

Accordi innovazione

Prorogati i termini di scadenza del Bonus Export Digitale. Destinato a sostenere l’internazionalizzazione delle microimprese manifutturiere con codice Ateco C, il bonus, a cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’ICE, è riconosciuto solo per alcune tipologie di imprese. Tra queste sono incluse quelle costituite in forma di reti o consorzi con sede in Italia, coinvolte in processi di sviluppo d’impresa e di digital transformation per l’export e che abbiano fornito servizi o prestazioni, relativi ad una o più delle spese ammissibili, per un ammontare di almeno 200.000 euro negli ultimi tre anni.

Gli importi dei contributi a fondo perduto previsti dal bonus concessi in regime "de minimis" ammontano a:

  • 4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 5.000 euro;
  • 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.

LE SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse al bonus le spese per:

  • la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app;
  • la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web;
  • la realizzazione di servizi accessori all’e-commerce;
  • la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale;
  • digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione;
  • servizi di CMS (Content Management System);
  • l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità;
  • servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano;
  • l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi.

ELENCO FORNITORI
Per le soluzioni digitali per l'export è stato istituito l’elenco dei fornitori e possono presentare domanda di iscrizione all’elenco le imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono costituite in forma societaria;
b) sono iscritte al Registro delle Imprese e sono in stato di attività;
c) non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali diverse dal concordato preventivo con continuità e ad accordi di ristrutturazione del debito;
d) hanno sede legale o operativa nell’Unione Europea;
e) hanno realizzato nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda servizi o prestazioni relativi ad una o più delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 1 del presente accordo per un ammontare pari ad almeno 200.000 euro;
f) svolgono una attività coerente con le finalità del presente accordo, come riscontrabile dall’oggetto sociale previsto da statuto o atto costitutivo;
g) sono operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 45 del decreto-legislativo n. 50/2016 non ricadenti nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto-legislativo n. 50/2016.

I nominativi dei fornitori sono comunicati dai soggetti beneficiari a Invitalia in sede di richiesta di erogazione del contributo.
I requisiti devono essere dichiarati dal soggetto fornitore mediante apposita DSAN, la quale dovrà essere predisposta conformemente all’allegato A e trasmessa contestualmente alla richiesta di iscrizione all’elenco.
Invitalia può – in qualsiasi fase del procedimento – effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sulle DSAN rilasciate dai fornitori ed allegate alla richiesta di iscrizione all’elenco. In caso di esito negativo delle verifiche e controlli, Invitalia procederà alla cancellazione del fornitore dall’elenco e alle previste comunicazioni all’Autorità giudiziaria.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia.

Per maggiori informazioni, contatta un esperto di PJ Consulting.

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