Vuoi conoscere gli strumenti agevolativi per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia? Con il credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale puoi ottenere le agevolazioni cumulabili e cedibili destinato a tutte le imprese italiane,
Nello specifico, ecco cosa è:
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta riservato alle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale che hanno subìto un incremento del costo della materia prima pari almeno al 30% relativo all’anno 2019.
I BENEFICIARI
Possono usufruire dell’agevolazione:
> imprese “energivore”
> imprese “non energivore” dotate di contatore di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW
> imprese “gasivore”
> imprese “non gasivore”
L'AGEVOLAZIONE
Per le imprese “energivore” il bonus, calcolato sulle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, è pari al:
- 20% sui consumi da gennaio a marzo 2022
- 25% sui consumi da aprile a settembre 2022
- 40% sui consumi di ottobre e novembre 2022
Per le imprese “non energivore” il bonus è pari al:
- 15% per il periodo da aprile a settembre e solo per potenza del contatore pari o superiore a 16,5 kW.
- 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (contatore pari o superiore a 4,5 kW).
Per le imprese “gasivore” e “non gasivore” il bonus calcolato sulle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, è pari al:
MODALITA' DI UTILIZZO
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, entro il 31 dicembre 2022 per quello maturato fino a settembre 2022 ed entro il 31 marzo 2023 per quello maturato successivamente (art. 6 del DL 115/2022).
CUMULABILITA'
Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.
CESSIONE
È consentita la cessione, solo per interno, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
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