La seguente convenzione, disciplinata dai seguenti articoli ed accettata dalle parti mediante sottoscrizione del presente contratto previa ricezione da parte del Cliente dell’informativa al trattamento dei dati personali ed alla normativa antiriciclaggio e prestatone il consenso.
Art. 1) Oggetto dell'accordo
Nel dettaglio il Fornitore si impegna ad eseguire per conto del Cliente i seguenti servizi:
Si specifica che ogni pratica, come da normativa, può essere effettuata per singola unità locale operativa.
Art. 2) Decorrenza e durata dell'accordo
Il presente accordo è valido dalla sua sottoscrizione e si intende conferito fino alla conclusione delle prestazioni di cui all’art. 1.
Art. 3) Compensi e modalità di pagamento
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo, il Fornitore percepirà, oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto del cliente, quali ad esempio bolli ed imposte o qualsiasi altra spesa viva, i seguenti compensi:
Con riferimento al compenso di cui al precedente punto 1, lo stesso dovuto sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:
Nel caso in cui il Cliente per propria volontà decida di non procedere con il completamento della pratica, saranno dovuti gli importi fatturati secondo le modalità di pagamento su dettagliate.
Art. 4) Obblighi del Fornitore
a) Con l'assunzione dell'accordo il Fornitore si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
b) Il Fornitore, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’accordo, salvo diversi accordi con il Cliente.
c) Il Fornitore si impegna a rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'accordo; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
d) Il Fornitore, nell’espletamento del proprio accordo, declina ogni responsabilità sia diretta che indiretta in merito all’accettazione della domanda di agevolazione o al bando da parte dell’Ente/Soggetto preposto alla valutazione.
e) Il Fornitore, nell’espletamento del proprio accordo, declina ogni responsabilità sulla veridicità della documentazione (fatture, bonifici, ecc.) fornita dal Cliente a supporto della domanda di agevolazione.
f) Il Fornitore, nell’espletamento del proprio accordo, declina ogni responsabilità sul mancato o improprio utilizzo dell’agevolazione da parte del Cliente.
Art. 5) Obblighi del Cliente
a) Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso le sedi del Fornitore, o attraverso altri strumenti concordati dalle parti, la documentazione necessaria all’espletamento dell’accordo.
b) A tal fine, il Fornitore dichiara, ed il Cliente prende atto, che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte di Fornitore che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione dell’accordo dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.
c) Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore ai fini dell'esecuzione del presente accordo consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento dell’accordo, quale ad esempio l’utilizzo e la divulgazione dei propri dati, loghi o qualsiasi altro segno distintivo o recensione necessari a fini pubblicitari di entrambi.
d) Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Fornitore su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'accordo conferito mediante atti scritti.
e) Il Cliente dichiara ai fini della domanda di agevolazione di non essere: protestato, sottoposto ad una procedura concorsuale (fallimento).
f) Il Cliente dichiara ai fini della domanda di agevolazione di non avere: condanne penali e segnalazioni alla Centrale Rischi e alla CRIF.
Art. 6) Interessi di mora
Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente Art. 3, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.
Art. 7) Clausola risolutiva espressa
Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Cliente in base al presente accordo si sia protratto per oltre 15 giorni rispetto al termine pattuito, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ha facoltà di risolvere l’accordo, comunicando al Cliente, con PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.
Art. 8) Recesso
Il Cliente può recedere dall’accordo in qualsiasi momento per giusta causa. Costituisce giusta causa di recesso il mancato adempimento degli obblighi di cui all’Art. 4. Il diritto di recedere dall’accordo deve essere esercitato dal Cliente, dandone comunicazione per iscritto, a mezzo PEC con espresso dettaglio delle motivazioni. In qualunque caso egli sarà tenuto al pagamento di un compenso pari agli importi maturati di cui all’Art. 3, compreso l’eventuale addebito di tutte ulteriori spese autorizzate e sostenute per suo conto.
Il Fornitore può recedere dall’accordo in qualsiasi momento per giusta causa. Costituisce giusta causa di recesso il mancato adempimento degli obblighi di cui all’Art. 5. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il diritto di recedere dall’accordo deve essere esercitato dal Fornitore in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo PEC, con un preavviso di 15 giorni.
Art. 9) Registrazione
Essendo i corrispettivi previsti dal presente accordo soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.
Art. 10) Elezione di domicilio
Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.
Art. 11) Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di accordo, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 12) Validità del preventivo
Il presente preventivo ha validità 15 giorni, decorsi i quali il cliente è tenuto a chiedere conferma scritta della validità dello stesso.
Art. 13) Manleva
Il Fornitore declina ogni responsabilità sulla riuscita della pratica agevolativa.
Art. 14) Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, validità, efficacia del presente accordo, il Foro competente sarà quello di Bari.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti: